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Legge 27/02/2004 n. 47
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004"
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchč quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto- Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal Decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto č determinato con Decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 curo a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.
Art. 23-undecies. (Interventi a favore del trasporto aereo).
1. All'articolo 4, comma 153, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite le seguenti: "nonchč per le finalitą di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 18 giugno 1998, n. 194".
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla Legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, č autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-duodecies. - (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). -
1. All'articolo 1, comma 3, della Legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003« sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006"».
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